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REVISORE LEGALE E ORGANO DI CONTROLLO: SOLO UN MESE PER ADEGUARE GLI STATUTI DELLE SRL

Con l’articolo di oggi continuiamo la nostra panoramica sul nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (ccii) analizzando in particolare la scadenza ormai imminente per l’adeguamento degli statuti delle srl: tra circa un mese infatti (il prossimo 16 dicembre) scadrà il temine che il legislatore ha concesso alle srl che superano i nuovi parametri per provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale.

  • COSA PREVEDE IL NUOVO CODICE SULLA CRISI D’IMPRESA;
  • ADEGUAMENTO STATUTI ENTRO IL 16 DICEMBRE;
  • GLI ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI E IL CONTROLLO DI GESTIONE

COSA PREVEDE IL NUOVO CODICE SULLA CRISI D’IMPRESA

Il nuovo Codice della crisi d’impresa riforma i casi in cui nelle srl è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, che può essere monocratico, ed allora si ha il sindaco unico, oppure collegiale, ed allora si ha il collegio sindacale, oppure di un revisore legale dei conti.

Se lo statuto non prevede diversamente, l’organo di controllo è il sindaco unico. Il controllo effettuato dall’organo di controllo o dal revisore può essere di tipo sia contabile che gestionale che di legalità.

Il controllo gestionale è quello sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento di cui al comma 1 dell’art. 2403 cc, mentre il controllo di legalità è quello sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.

Abbiamo già visto come il Codice della Crisi abbia modificato i limiti per l’obbligo nelle srl della nomina dell’organo di controllo o del revisore (si veda l’articolo LEGGE SULLA CRISI D’IMPRESA: CONTROLLO DI GESTIONE E RUOLO DEL REVISORE).

In pratica il legislatore ha esteso l’obbligo dell’organo di controllo alle srl che superano i limiti dimensionali della “microimpresa” ed entrano in quelli della “piccola impresa” , così come definite dalla Raccomandazione CE n. 361 del 2003 (10 dipendenti, 2 mln di attivo, 2 mln di fatturato).

La nuova normativa si applica non solo alle srl ma anche a quelle società cooperative a cui si applica la disciplina di queste società di capitali: anche in questo caso se lo statuto della società cooperativa non dispone diversamente l’organo di controllo è composto da un solo membro effettivo.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTRO IL 16 DICEMBRE 

Le srl e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 379 del Codice della crisi d’impresa (16 marzo 2019) devono provvedere a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del 1° comma di esso, entro 9 mesi dalla predetta data, vale a dire entro il 16 dicembre 2019.

Fino alla scadenza di questo termine le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle disposizioni del comma 1° dell’art. 379 citato.

Dunque è chiaro che la volontà del legislatore è quella di spingere le srl che negli esercizi 2017 e 2018 abbiano superato anche solo uno dei parametri indicati, a provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore entro il prossimo 16 dicembre, adeguando se necessario lo statuto.

Tali controllori infatti, una volta entrato in vigore il Codice della crisi (ad agosto 2020), saranno chiamati a verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione ed a segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondai indizi della crisi (art. 14 DLgs. 14/2019).

GLI ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

I controllori già esistenti quindi, al pari di quelli da nominare in ragione dei nuovi limiti di riferimento devono, fin da subito, sollecitare gli amministratori nell’adempimento dell’obbligo di istituire adeguati assetti societari, loro imposto dal vigente nuovo art. 2086 comma 2 cc, assicurando così che tutto sia pronto per quando il Codice della crisi sarà pienamente operativo: in pratica le modifiche del codice civile hanno una funzione preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure di allerta.

Si profila quindi un nuovo modo di fare il revisore, con cui già dai prossimi mesi le aziende obbligatoriamente si dovranno confrontare.

Tutto questo comporta per le aziende, soprattutto per le piccole e medie imprese, non solo un nuovo obbligo, come detto, ma anche una importante opportunità: il confronto da parte dell’imprenditore con figure professionali quali un revisore legale dei conti, il quale dovrà necessariamente dotarsi di nuovi ed avanzati strumenti di valutazione degli equilibri economico-finanziari in azienda, non potrà che portare ad una crescita complessiva dei processi interni ed alla introduzione di sistemi avanzati di controllo di gestione che non solo permetteranno di adempiere agli obblighi normativi ma costituiranno la base per una governance aziendale più consapevole e per lo sviluppo di una fase previsionale ancora sconosciuta in molte realtà medio-piccole.

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